Parere giuridico sull’arresto degli equipaggi della Global Sumud Flotilla in acque internazionali
1. Premessa
L’intercettazione e il fermo, da parte della marina israeliana, delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza, avvenuti in acque internazionali, hanno condotto al trasferimento degli equipaggi nelle carceri israeliane. La questione solleva gravi implicazioni sotto il profilo del diritto internazionale del mare, del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.
2. Libertà di navigazione e giurisdizione in alto mare
Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS, 1982), le acque internazionali sono aperte a tutti gli Stati e soggette al principio di libertà di navigazione (art. 87).
L’art. 92 stabilisce che le navi in alto mare sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione dello Stato di bandiera, salvo eccezioni tassative (art. 110): pirateria, tratta di schiavi, trasmissioni illegali, assenza di nazionalità o sospetta falsità della bandiera.
Poiché la Global Sumud Flotilla navigava regolarmente sotto bandiera statale riconosciuta, Israele non aveva alcuna base giuridica per procedere a un’operazione coercitiva. L’intercettazione e l’arresto configurano dunque una violazione della libertà di navigazione e della sovranità dello Stato di bandiera.
3. Il blocco navale di Gaza e la sua legittimità
Israele giustifica tali operazioni con il blocco navale imposto a Gaza dal 2007. Tuttavia, in base al Manuale di San Remo (1994), un blocco navale è legittimo solo se:
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è proporzionato e debitamente notificato (par. 93–97);
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non mira ad affamare o punire la popolazione civile (par. 102);
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consente il passaggio di aiuti umanitari neutrali (par. 104).
Il blocco di Gaza è stato ampiamente ritenuto illegittimo da organi delle Nazioni Unite, in quanto costituisce una punizione collettiva (art. 33 della IV Convenzione di Ginevra). Pertanto, esso non può costituire una base legale per azioni coercitive in alto mare.
4. Natura giuridica dell’arresto
Essendo avvenuti fuori dalle acque territoriali israeliane, gli arresti e il successivo trasferimento dei membri dell’equipaggio:
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non possono essere qualificati come ingresso illegale nello Stato di Israele, poiché non vi è stato attraversamento dei confini sovrani;
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configurano invece una privazione arbitraria della libertà personale, vietata dall’art. 9 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR);
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costituiscono un arresto illegale e un sequestro di persona, poiché realizzati in assenza di base giuridica e al di fuori della giurisdizione territoriale israeliana.
La detenzione e il trasferimento forzato in territorio israeliano rappresentano inoltre una violazione dell’art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra, che tutela i civili contro arresti e detenzioni arbitrarie.
5. Responsabilità internazionale
Ai sensi dell’art. 2 degli Articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti (ARSIWA), Israele risponde di un atto illecito internazionale per:
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violazione della libertà di navigazione (artt. 87 e 92 UNCLOS);
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violazione della sovranità dello Stato di bandiera;
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privazione arbitraria della libertà personale (art. 9 ICCPR);
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possibile violazione del diritto umanitario (art. 33 IV Convenzione di Ginevra).
Qualora tali condotte si inseriscano in un contesto sistematico di repressione o punizione di civili e attivisti umanitari, esse potrebbero anche integrare crimini di guerra ai sensi dell’art. 8, par. 2, lett. a) e c), dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale.
6. Conclusione
L’arresto e il trasferimento degli equipaggi della Global Sumud Flotilla costituiscono una violazione del diritto internazionale sotto diversi profili.
L’assenza di giurisdizione israeliana in alto mare, unita alla natura illegittima del blocco di Gaza, fa sì che l’episodio sia qualificabile non come “ingresso illegale” nello Stato di Israele, bensì come arresto illegale e sequestro di persona in violazione del diritto internazionale del mare, dei diritti umani e del diritto umanitario.
Fonti normative
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Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS), Montego Bay, 1982 – artt. 87, 92, 110 (libertà di navigazione, giurisdizione e diritto di visita).
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Manuale di San Remo sul diritto internazionale applicabile ai conflitti armati in mare, 12 giugno 1994 – parr. 93–104 (blocco navale e aiuti umanitari).
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IV Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra (1949) – artt. 3 e 33 (tutela dei civili, divieto di punizioni collettive).
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Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR, 1966) – art. 9 (libertà personale e divieto di arresto arbitrario).
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Articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti (ARSIWA, 2001) – artt. 1–2, 31 (attribuzione e conseguenze dell’illecito internazionale).
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Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (1998) – art. 8, par. 2 (crimini di guerra).
Fonti giurisprudenziali e documentarie
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Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, Report of the International Fact-Finding Mission to Investigate Violations of International Law Resulting from the Israeli Attacks on the Flotilla of Ships Carrying Humanitarian Assistance (A/HRC/15/21, 27 settembre 2010).
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Segretario Generale ONU, Panel of Inquiry on the 31 May 2010 Flotilla Incident (“Palmer Report”), luglio 2011.
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Corte Internazionale di Giustizia (CIJ), Parere consultivo sulle conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nel territorio palestinese occupato (9 luglio 2004).
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Rapporti OCHA-ONU e OHCHR su Gaza e sul blocco navale (vari anni, 2010–2025).
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