Il regime giuridico delle acque antistanti la Striscia di Gaza e la questione dell’ingresso di unità navali straniere
Il regime giuridico delle acque antistanti la Striscia di Gaza e la questione dell’ingresso di unità navali straniere
1. Introduzione
La Striscia di Gaza rappresenta uno dei luoghi più complessi e controversi del diritto internazionale contemporaneo. Pur essendo riconosciuta da oltre 140 Stati come parte integrante dello Stato di Palestina, Gaza è sottoposta dal 1967 a occupazione israeliana e, dal 2007, a un rigido blocco terrestre, marittimo e aereo imposto da Israele a seguito della presa di potere di Hamas. Questa situazione determina un conflitto aperto tra il piano giuridico formale e quello pratico-effettivo, soprattutto in relazione al regime delle acque prospicienti la Striscia.
Il problema si pone in modo particolarmente acuto rispetto alla possibilità che navi militari o civili di Stati terzi possano accedere al porto di Gaza o alle sue acque su invito ufficiale della Palestina. La questione, apparentemente tecnica, tocca invece nodi fondamentali: il riconoscimento della soggettività statuale palestinese, i limiti della sovranità marittima, la legittimità del blocco israeliano e la contrapposizione tra diritto internazionale e realtà dei rapporti di forza.
2. La soggettività della Palestina e i diritti marittimi
Dal 1988 la Palestina si è autoproclamata Stato indipendente, ottenendo nel tempo il riconoscimento diplomatico da parte della maggioranza dei membri delle Nazioni Unite. Nel 2012, inoltre, l’Assemblea Generale ha attribuito alla Palestina lo status di Stato osservatore non membro presso l’ONU.
In base alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS, 1982), uno Stato costiero ha diritto a stabilire:
- un mare territoriale fino a 12 miglia nautiche;
- una zona contigua fino a 24 miglia;
- una zona economica esclusiva (ZEE) fino a 200 miglia (compatibilmente con la geografia regionale).
Ne consegue che, per gli Stati che riconoscono la Palestina come soggetto statuale, le acque antistanti Gaza devono essere considerate acque territoriali palestinesi. In questo quadro, la Palestina ha piena competenza a decidere l’ingresso di unità navali straniere, comprese quelle militari, che necessitano del consenso esplicito dello Stato costiero.
3. Il problema del controllo effettivo e il blocco israeliano
Se sul piano teorico la titolarità giuridica è chiara per gli Stati che riconoscono la Palestina, la situazione si complica sul piano effettivo.
Dal 1967 Israele esercita un controllo militare sulle frontiere di Gaza, mentre dal 2007 applica un blocco navale esteso alle acque prospicienti la Striscia. Israele giustifica tale blocco come misura di autodifesa, volta a impedire l’ingresso di armi e materiali utilizzabili da Hamas per azioni armate. Questo controllo è esercitato da pattugliamenti continui della marina israeliana, che limita anche le attività di pesca palestinesi a una fascia molto ridotta (variabile tra 3 e 15 miglia, a seconda dei periodi).
La legalità del blocco è oggetto di controversia:
- Una parte della dottrina e vari rapporti ONU (es. Goldstone Report, 2009) lo considerano una punizione collettiva, dunque illegittima ai sensi del diritto internazionale umanitario.
- La Commissione Palmer (2011), istituita dal Segretario Generale ONU dopo l’incidente della flottiglia per Gaza, concluse invece che il blocco navale poteva essere considerato legittimo in quanto misura di sicurezza, pur criticando l’uso eccessivo della forza da parte di Israele.
- La posizione prevalente nelle risoluzioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio dei diritti umani è di condanna del blocco, in quanto violazione del diritto del popolo palestinese all’accesso libero alle proprie risorse naturali, incluse quelle marine.
4. L’ingresso di unità navali straniere: legittimità e limiti
Alla luce di quanto detto, è possibile distinguere due livelli di analisi:
a) Sul piano giuridico formale (de iure)
- Per gli Stati che riconoscono la Palestina, un invito di quest’ultima a navi da guerra o a unità civili costituirebbe titolo pienamente valido per l’accesso nelle acque territoriali antistanti Gaza.
- In diritto internazionale, infatti, solo lo Stato costiero ha la competenza a consentire o vietare il passaggio di navi da guerra nelle proprie acque (art. 25 UNCLOS).
- Pertanto, dal punto di vista strettamente giuridico, l’ingresso sarebbe legittimo e Israele non avrebbe diritto a opporvisi in quanto potenza occupante.
b) Sul piano pratico e del diritto umanitario (de facto)
- Israele esercita un controllo navale effettivo, riconosciuto anche dagli organismi internazionali che parlano di “blocco” in atto.
- Qualsiasi tentativo di ingresso di navi straniere su invito palestinese verrebbe considerato da Israele una violazione del blocco e, dunque, un atto ostile suscettibile di reazione armata.
- Secondo le regole internazionali sui conflitti armati in mare (Manuale di San Remo, 1994), il forzamento di un blocco, anche se contestato, costituisce violazione delle regole di guerra navale e può legittimare l’intercettazione.
5. Conclusioni
La situazione delle acque prospicienti Gaza rappresenta un esempio paradigmatico della frattura tra diritto internazionale formale e rapporti di forza reali.
- De iure, per gli Stati che riconoscono la Palestina, le acque antistanti Gaza costituiscono mare territoriale palestinese, e la Palestina ha pieno titolo a invitare unità navali straniere.
- De facto, Israele mantiene un blocco navale e un controllo armato delle acque, cosicché qualsiasi ingresso di navi su invito palestinese non sarebbe praticabile senza rischio di conflitto.
- Il contrasto tra la legittimità formale dell’invito palestinese e l’effettiva efficacia del blocco israeliano evidenzia la precarietà della condizione giuridica della Palestina: riconosciuta come Stato da molti attori, ma privata dei mezzi concreti per esercitare le prerogative sovrane sulle proprie acque.
In definitiva, la questione dell’ingresso di unità navali a Gaza mostra come, nel diritto internazionale, la legittimità giuridica non basti se non accompagnata da un potere effettivo di esercizio, e come la soluzione passi inevitabilmente attraverso un accordo politico e una ridefinizione del regime di occupazione e di blocco tuttora in vigore.
Fonti normative e documenti internazionali
- Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), Montego Bay, 10 dicembre 1982.
- Manuale di San Remo sul diritto internazionale applicabile ai conflitti armati in mare, 1994.
- Consiglio di Sicurezza ONU, Risoluzione 242 (1967) e successive relative alla Palestina.
- Assemblea Generale ONU, Risoluzione 67/19 (2012) – Status di Stato osservatore non membro della Palestina.
- Consiglio dei diritti umani ONU, Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict (Goldstone Report), A/HRC/12/48, 2009.
- Report of the Secretary-General’s Panel of Inquiry on the 31 May 2010 Flotilla Incident (“Palmer Report”), 2011.
Dottrina e manuali
- D. Guilfoyle, Shipping Interdiction and the Law of the Sea, Cambridge University Press, 2009.
- Y. Dinstein, The International Law of Belligerent Occupation, Cambridge University Press, 2019.
- E. Kontorovich, “Israel’s Maritime Blockade of Gaza,” American Journal of International Law, vol. 106, 2012.
- A. de Guttry – H. Post – G. Venturini (a cura di), The 2010 Gaza Flotilla Incident and International Law, Springer, 2012.
- R. Kolb, Droit international public, Helbing Lichtenhahn, 2020 (capitoli su sovranità marittima e blocchi navali).

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